19 Gennaio 1367
1367 Gli statuti di Primiero del 1367 sono conservati presso l’Archivio parrocchiale di Pieve e sono costituiti da Cinquanta fogli. Sono divisi in quattro “libri” a loro volta suddivisi in rubriche. Di seguito alcune rubriche più curiose. Libro primo Rubrica del modo di vendere l’olio, il sale e il pane e di non incettare la biada “Stabiliamo e ordiniamo che chiunque portasse olio in Primiero per venderlo lo possa vendere a 4 denari per libbra più di quanto è venduto a Feltre e non a più, sotto pena e multa di 20 soldi per ciascuno e per ciascuna volta. Allo stesso modo se qualcuno portasse pane a vendere in Primiero da Feltre o da altrove, su 4 denari ne possa guadagnare uno e non più, sotto la suddetta pena. Ugualmente se qualcuno portasse sale in Primiero per venderlo gli sia lecito guadagnare 18 denari allo Staro più di quanto guadagnerebbe a Feltre, e non oltre, sotto la predetta pena. Allo stesso modo nessun uomo o persona possa vendere la biada che ha condotto da Feltre in Primiero se prima questa non sia stata esposta per tre giorni nella pubblica piazza di Primiero, e ciò sotto pena di 25 libbre per ciascuno e per ciascuna volta. E chiunque denunci il trasgressore ne abbia a ricompensa la metà della multa. Egualmente per il trasporto della biada e del sale da Feltre a Primiero sia lecito ai trasportatori pretendere 10 soldi per moggio e non di più, e per un congio di vino 8 soldi e non più, e questo sotto pena di 20 soldi per trasgressore e per ciascuna volta. E per un centenario di drapi o di altre cose prendano i trasportatori 6 soldi e non più per ciascun centenario sotto la predetta pena; e sia compito dei giurati di Primiero controllare quanto sopra con l’obbligo di denunciare al Potestà o Rettore eventuali trasgressori non oltre tre giorni dalla scoperta dei medesimi; e ciò sotto pena di 60 soldi per ciascun giurato e per ciascuna volta e per questi sarà creduto al giurato con un testimone degno di fede. E se qualcuno fosse trovato a portare biada fuori Primiero senza il permesso del Rettore gli siano confiscate la biada e anche le bestie (da trasporto); e chiunque lo denunzi abbia metà della biada e delle bestie. E venga prestata fede all’accusatore se questi ha tre testimoni di buona fede. Rubrica del non bestemmiare Dio, né la santa Maria né i santi Stabiliamo che se qualcuno bestemmiasse Dio o la santa Maria o alcuno dei santi, tanto per scherzo che non, o in qualsiasi altra occasione, venga condannato ad una multa di 60 soldi; e chi non potesse pagarla venga per tre volte immerso nell’acqua. E chiunque denunci il bestemmiatore abbia in cambio la metà della multa. Rubrica di non togliere ad alcuno il cappuccio, il cappello o la beretta. Stabiliamo che se qualcuno togliesse ad altri dal capo il cappuccio, il berretto o altro tipo di copricapo, sia condannato alla multa di 4 soldi piccoli, sempre che il colpevole si sia comportato così con intenzioni ingiuriose e non avesse altri motivi. Rubrica di non vendere proprietà a nessun monastero Stabiliamo che nessun uomo di Primiero possa vendere le proprie terre o proprietà, prati o campi che si trovino in valle a alcun monastero, né a quello di Castrozza, né a quello di S. Silvestro, né a qualsiasi altro. E chi contravverrà sia punito con la multa di 25 libbre di denari piccoli per ciascuna volta e detta vendita sia considerata nulla e di nessun valore. Libro secondo Rubrica del modo di vendere fieno e paglia e Stabiliamo che se qualcuno comprasse o facesse vendere fieno o paglia e non lo portasse via nello spazio di sei mesi dopo fatta la transazione, che questa sia nulla e di nessun valore… Rubrica del non portare alcuno del distretto di Primiero davanti a giudici di altrove Stabiliamo e ordiniamo che a nessuna persona del distretto di Primiero sia concesso portare qualcuno del medesimo distretto davanti a un giudice di altri distretti o giurisdizioni. E il Potestà o Rettore sia tenuto a difendere con tutti i diritti affinché nessuno venga citato davanti a un giudice di un’altra giurisdizione. E chi volesse citare qualcuno in questo modo, e non secondo gli statuti del comune di Primiero, sia condannato a 25 libbre di denari piccoli ciascuno e per ciascuna volta. Terzo libro Rubrica del non dare doni ai figliocci Stabiliamo che nessuno debba dare ai propri figliocci da 5 soldi in su né di vestirli se non di grigio. E questo sotto la pena di 20 soldi per chiunque contravvenisse a quanto sopra. Rubrica del non andare a nozze più di due per casa Stabiliamo che nessuno possa andare a nozze in numero superiore di due per casa. E questo sotto pena e multa di 5 soldi di denari piccoli ciascuno e per ciascuna volta. Rubrica del non tagliare alberi fruttiferi Stabiliamo che nessuno possa tagliare alberi da frutto giacenti nel distretto di Primiero sia a monte che sul piano e chiunque lo facesse venga punito con la multa di 20 soldi di denari piccoli per ciascuna volta. E chi denunciasse il reo abbia la metà della multa, sempre che sia uomo degno di fede. Sempre che non avesse tagliato detti alberi per reimpiantarli o per potarli. Rubrica del non salire sopra il colle di San Silvestro Stabiliamo che se qualche uomo o persona del distretto di Primiero avesse intenzione di salire sopra il colle di S. Silvestro per custodirlo o per costruirvi qualche edificio o … sopra quello senza l’autorizzazione del signor Bonifacio che debba essere punito in modo tale che ne muoia e tutti i suoi beni vengano incamerati dal comune. Rubrica del non far celebrare alcun settimo né trigesimo né annuale se prima non sia stata cantata la messa Stabiliamo che nessun uomo né persona di Primiero possa festeggiare alcun settimo, trigesimo o annuale se prima non sia stata celebrata e cantata la messa. E se qualcuno contravverrà a queste disposizioni sia condannato ogni volta alla multa di 20 soldi dal comune. E chiunque possa accusare abbia la metà della multa e della condanna.